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I rapporti tra Collegio Sindacale e Revisore Legale nel Bilancio 2025: regole e flussi informativi
Lunedì 03/08/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
Nelle società per azioni e nelle s.r.l. di grandi dimensioni, la vigilanza sull'andamento aziendale e sulla correttezza dei conti è ripartita tra due organi distinti ma strettamente interconnessi: l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (revisore persona fisica o società di revisione).
In occasione dell'esame e dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, l'attivazione di canali di comunicazione fluidi e tempestivi tra queste due entità non rappresenta soltanto una buona pratica di governance, ma costituisce un preciso obbligo di legge volto a garantire la trasparenza e l'attendibilità dell'informativa societaria. L'obbligo normativo dello scambio di dati: l'Art. 2409-septies del Codice CivileIl cardine attorno al quale ruotano i rapporti tra i due organi è l'articolo 2409-septies del Codice Civile. La norma stabilisce una reciprocità informativa assoluta, imponendo un flusso costante di comunicazioni utili per l'espletamento dei rispettivi compiti d'istituto. Art. 2409-septies c.c.: "Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti." Nell'ambito delle procedure di chiusura dell'esercizio 2025, questo scambio mira a ottimizzare l'efficacia dei controlli incrociati affidati al collegio sindacale e al revisore, evitando duplicazioni di attività e focalizzando l'attenzione sulle aree a più alto rischio di errore o di frode. Le aree di coordinamento critiche per il bilancio 2025La pianificazione delle verifiche sul bilancio chiuso al 31.12.2025 richiede riunioni congiunte dedicate all'analisi di specifiche fattispecie che impattano sulla veridicità e sulla correttezza del documento contabile. Le principali aree di confronto riguardano:
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Flusso Informativo dal Revisore al Collegio |
Flusso Informativo dal Collegio al Revisore |
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Strategia generale e piano di revisione |
Risultanze dell'attività di vigilanza ex Art. 2403 c.c. |
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Errori identificati nel corso delle verifiche |
Segnalazioni o esposti pervenuti dai soci (ex Art. 2408 c.c.) |
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Carenze significative nel controllo interno delle scritture |
Rilievi su fatti censurabili o irregolarità di gestione |
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Bozza della relazione finale sul bilancio e giudizio |
Elementi di criticità sugli assetti organizzativi societari |
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