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I gruppi di acquisto solidale (GAS) e la riforma del terzo settore

Martedì 13/04/2021

a cura di Studio Picozzi Commercialisti Associati


I Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) in Italia nascono negli anni '80 e sono generalmente formati da un gruppo di persone che decidono di unirsi per organizzare i loro acquisti, soprattutto in campo alimentare, privilegiando i prodotti locali, il concetto di "km 0" e i produttori che garantiscono non solo qualità della merce ma anche del lavoro all'interno dei propri cicli produttivi.

L'idea del GAS trova quindi il suo fondamento, da una parte, nell'esigenza di un consumo solidale, sostenibile ed etico, e dall'altra nel risparmio monetario per i partecipanti, dato che i beni, acquistati all'ingrosso, hanno prezzi inferiori rispetto a quelli collocati presso i punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata.

L'organizzazione di un GAS di per sé non richiede formalità particolari, è sufficiente organizzare una rete tra conoscenti e amici, con un referente che si occupa dello stoccaggio dei beni e provvede successivamente a distribuirli ai membri del Gruppo.

Alcuni GAS presenti sul territorio però, una volta assunto un certo grado di complessità in merito al flusso di denaro in entrata e in uscita, hanno deciso di costituirsi in associazione. Per questo molti GAS già oggi sono Associazioni di Promozione Sociale (APS), costituiti secondo la L. 383/2000, che era la vecchia norma che regolava le APS, oggi abrogata dal Codice del Terzo settore, art. 102 comma 1 lett. a).

Certamente, se un GAS non organizzato formalmente in associazione non è toccato dalla riforma del Terzo settore, lo è di sicuro un GAS costituito in associazione, quale che sia la forma associativa adottata.

Possiamo chiarire fin da subito che la natura corretta per un GAS è sicuramente l'Associazione di Promozione Sociale. Lo era ai sensi della vecchia norma (L. 383/2000), e lo è certamente ai sensi della riforma del Terzo settore (D.Lgs. 117/17). Il motivo va ricercato nella natura fiscale dei rapporti tra gli associati e l'ente costituito.

Gli associati, infatti, oltre a corrispondere una quota associativa al GAS, sono spesso chiamati a contribuire con corrispettivi ulteriori che poi serviranno al GAS per poter procedere all'acquisto e successivamente all'organizzazione della distribuzione delle merci. Queste dazioni ulteriori da parte degli associati sono facilmente identificabili come corrispettivi specifici.

I corrispettivi specifici, nella vecchia formulazione dell'art. 148 del TUIR, non si consideravano commerciali se relativi ad attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate nei confronti degli associati di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.

Ecco quindi che, ai fini della decommercializzazione dei corrispettivi specifici degli associati, diventava quasi obbligatorio, per un GAS costituirsi come APS ai sensi della L. 383/2000.

Ora, il Codice del Terzo settore interviene pesantemente su questo tema:
  1. Abrogando la L. 383/2000 (art. 102 comma 1 lett. a - D.Lgs. 117/17);
  2. Togliendo le Associazioni di promozione sociale dai destinatari della decommercializzazione dei corrispettivi specifici di cui all'art. 148 del TUIR (art. 89 comma 4 - D.Lgs. 117/17);
  3. Inserendo le "nuove" associazioni di promozione sociale tra i destinatari della decommercializzaizone dei corrispettivi specifici all'interno dell'art. 85 comma 1 D.Lgs. 117/17.


Del resto, lo stesso art. 101 comma 2 del D. Lgs. 117 dice chiaramente che fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto (...).

In sostanza, tutti i GAS che sono costituiti in associazione di promozione sociale secondo la L. 383/2000 sono obbligati ad aderire alla riforma del terzo settore, adeguando lo Statuto al Codice del Terzo settore.

È possibile modificare lo Statuto entro il 31/05/2021 (termine già più volte prorogato) con le modalità e maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, oppure anche successivamente, con le modalità e maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, ma sicuramente non oltre il primo periodo di imposta successivo all'operatività del RUNTS, ormai in fase di avvio effettivo.

Lo scenario per chi non si adegua in tempo, è la previsione di commercialità ai fini IRES, IVA e probabilmente IRAP di tutte le somme corrisposte dai soci al GAS, fatte salve solo le quote associative.
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