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Global Minimum Tax: dall’Agenzia delle Entrate due nuove FAQ su dichiarazioni e adempimenti

Lunedì 06/07/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 26 giugno 2026 due nuove FAQ dedicate all’applicazione della Global Minimum Tax, fornendo indicazioni operative su alcune fattispecie che hanno sollevato dubbi interpretativi nella fase di compilazione della dichiarazione fiscale prevista dal D.lgs. di recepimento delle regole "Pillar Two".

I chiarimenti riguardano, in particolare, il caso delle imprese che cambiano gruppo nel corso dell’esercizio e quello dei fondi di investimento italiani cessati prima dell’adempimento dichiarativo.

Cambio di gruppo nel corso dell’anno: nessun periodo infrannuale nel frontespizio



Nel primo chiarimento, l’Agenzia affronta il caso di un’impresa localizzata in Italia che, durante il 2024, viene acquisita da un altro gruppo multinazionale. Poiché l’impresa è l’unica entità italiana dei gruppi coinvolti, è tenuta a presentare due distinte dichiarazioni ai fini dell’imposta minima nazionale, una per ciascun gruppo di appartenenza.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, nella compilazione del frontespizio di entrambe le dichiarazioni deve essere indicato come esercizio di riferimento l’intero periodo del gruppo di appartenenza, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.
Il semplice trasferimento dell’impresa da un gruppo all’altro nel corso dell’anno, quindi, non comporta la suddivisione dell’esercizio in periodi infrannuali ai fini dichiarativi.

Fondi chiusi o liquidati: possibile utilizzare il codice fiscale della SGR



La seconda FAQ interviene invece sul trattamento dei fondi di diritto italiano qualificabili come “impresa” e cessati nel corso del 2025.
In un’ottica di semplificazione amministrativa, l’Agenzia ritiene ammissibile che, in alternativa alla richiesta di attribuzione di un codice fiscale autonomo al fondo per gli adempimenti connessi alla Global Minimum Tax, venga utilizzato nella dichiarazione il codice fiscale della SGR che lo gestiva.

La soluzione è però subordinata a precise condizioni: nella dichiarazione non devono essere presenti altri fondi gestiti dalla stessa SGR e, nel campo dedicato alla denominazione, deve essere comunque riportato il nome del fondo e non quello della società di gestione.
L’Agenzia precisa inoltre che questa modalità non può essere estesa ai casi in cui i fondi interessati siano più di uno, poiché nei quadri dichiarativi il medesimo codice fiscale può essere associato a una sola entità.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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