Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

Garante privacy: ancora sanzioni sulle telecamere

Lunedì 09/03/2026

a cura di Studio Valter Franco
Dal provvedimento del 12 febbraio 2026 reg.n. 84 (in parte tratta dal Provvedimento).
Secondo il rapporto dei Carabinieri, presso un ristorante-pizzeria veniva accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza funzionante e composto da cinque telecamere, sia interne che esterne, le cui immagini potevano essere visionate anche da remoto dal titolare del trattamento tramite applicazione sul cellulare.



In particolare, le tre telecamere interne sono risultate collocate in modo da riprendere l’area mescita, il corridoio che collega la cucina alla toilette e il bancone; le due telecamere esterne, ubicate a destra e a sinistra dell’ingresso del locale, sono risultate rivolte verso l’area pubblica in concessione all’esercizio commerciale.

Al verbale redatto dai Carabinieri veniva allegata l’autorizzazione all’installazione dell’impianto di videosorveglianza n. 592/2024 rilasciata dall’Ispettorato di Area Metropolitana di Napoli ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. n. 300/1970. 
La predetta autorizzazione, rilasciata per finalità di tutela del patrimonio aziendale, è risultata subordinata all’osservanza di talune limitazioni e modalità di trattamento; in particolare, le immagini:
  • non possono essere visualizzate da remoto, come invece dichiarato a verbale dal titolare dell’esercizio commerciale;
  • non possono essere conservate per un termine superiore a 24 ore, salvo episodi di furto o danni perpetrati all’esercizio commerciale, mentre il titolare di quest’ultimo ha dichiarato di conservarle per “circa sette giorni”; più precisamente, dai controlli effettuati è risultato che “le immagini risultano visualizzabili, in tempo reale, dal titolare dell’esercizio pubblico, mediante applicativo esterno scaricato sul proprio telefono cellulare […] ed hanno una registrazione pari a circa 10 giorni”.


Inoltre, dalla documentazione fotografica allegata al verbale di accertamento, risultano due cartelli, apposti all’esterno del locale e raffiguranti l’icona di una videocamera, ma privi dell’indicazione del titolare del trattamento e delle finalità perseguite attraverso l’uso dell’impianto; rileva così il garante  una carenza nell’ informativa, ed una carenza relativa  alle telecamere  esterne  che dovrebbero essere sottoposte alla limitazione dell’angolo visuale in modo da non riprendere indiscriminatamente la pubblica via, altri edifici etc.).

Per le  telecamere poste all’interno in base all’articolo 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi “anche la possibilità di controllo a distanza” dell'attività dei dipendenti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro.

Attese talli violazioni il Garante, constatata l’illiceità del trattamento, ha emesso un’ordinanza ingiunzione irrogando la sanzione amministrativa di euro 2.000  (duemila).

In merito mi permetto osservare che la durata di conservazione delle immagini dovrebbe essere stabilita per  un periodo più ampio, tant’è che spesso e volentieri riprese di fatti avvenuti in luoghi pubblici vengono rilevati  talvolta nella settimana successiva, che prima di tentare una rapina i malviventi effettuano sopralluoghi ed appostamenti nei giorni precedenti la rapina stessa.

Mentre tutte le ragioni ha il Garante per la possibilità di controllare a distanza i lavoratori, nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 300/1970  che testualmente al comma 1 e 2 prevede espressamente  che 

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.
In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
Le ultime news
Oggi
Con l’ordinanza n. 4534 depositata il 28 febbraio 2026 la Corte di Cassazione ha affermato che...
 
Oggi
Parte la procedura per l’associazione tra Pos e registratori telematici prevista dalla Legge di...
 
Oggi
Definito il momento di decorrenza del termine di 90 giorni per la prova dell’arrivo dei beni nelle...
 
Venerdì 06/03
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), dal 1° marzo...
 
Venerdì 06/03
La Suprema Corte ribadisce che i costi sorti nell’ambito di un’attività esente restano...
 
Venerdì 06/03
Il chiarimento riguarda integratori e preparazioni per la nutrizione sportiva in polvere, capsule, compresse...
 
Venerdì 06/03
Lo scorso 1° marzo è entrata in vigore la Legge 27 febbraio 2026 n. 26, pubblicata sulla Gazzetta...
 
Giovedì 05/03
Il primo appuntamento è fissato al 16 marzo, termine entro il quale devono essere trasmesse le...
 
Giovedì 05/03
Anche i pagamenti effettuati a seguito di avvisi bonari possono essere conteggiati tra i versamenti utili...
 
Giovedì 05/03
L’Agenzia delle Entrate conferma che il credito IRAP degli enti pubblici può essere utilizzato...
 
Giovedì 05/03
Con la sentenza n. 7436 del 2 dicembre 2025 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio...
 
Mercoledì 04/03
La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il...
 
Mercoledì 04/03
Si è aperta lo scorso 2 marzo, e si chiuderà si chiuderà il 1° aprile, la finestra...
 
Mercoledì 04/03
Prorogato di un anno il termine per gli adempimenti catastali connessi all’esclusione degli allestimenti...
 
Martedì 03/03
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 della Legge di Bilancio 2026 (Legge...
 
Martedì 03/03
Pubblicate le versioni definitive dei modelli dichiarativi per il periodo d’imposta 2025: recepite...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Cav. Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea