Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

Decreto agosto: esonero contributivo sulle nuove assunzioni - (ART. 6 D.L. N. 104/2020)

Mercoledì 21/10/2020

a cura di Meli e Associati


Tra le misure previste dal governo a sostegno della ripresa economica, in risposta al crollo dei livelli occupazionali conseguenti all'emergenza sanitaria Covid - 19, con il Decreto Agosto è stato introdotto un esonero contributivo di 6 mesi sulle nuove assunzioni effettuate a partire dal 15 agosto 2020 ed entro la fine del 2020.
Ecco in sintesi le principali caratteristiche.

Per quali assunzioni è previsto l'esonero?
Come di consueto l'agevolazione si applica solo sulle assunzioni a tempo indeterminato (e anche sulle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato), con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico. L'esonero non può essere goduto per i soggetti che sono già stati occupati a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro nei sei mesi precedenti. L'esonero non si applica ai datori di lavoro del settore agricolo.

In cosa consiste l'esonero?
Per le assunzioni che rientrano nelle casistiche previste dall'agevolazione, il datore di lavoro potrà godere dell'esonero totale dei contributi previdenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (l'esonero massimo sarà quindi pari a 671,66 euro al mese per lavoratore assunto).
La misura è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Si rimane in attesa di apposita circolare INPS per definirne le modalità di fruizione.
Le ultime news
Oggi
Gli elementi presuntivi attestanti l’apparenza oggettiva dei movimenti possono fondare l’accertamento...
 
Oggi
E' in vigore dal 18 aprile il nuovo codice delle sanzioni, approvato dal Consiglio nazionale dei commercialisti,...
 
Mercoledì 24/04
Ai fini Iva, la "citycard" venduta al turista può considerarsi come un "buono", non rilevando...
 
Mercoledì 24/04
Dal 22 aprile sono attivi nuovi numeri per chiamare i call center dell'Agenzia delle Entrate, da cellulare...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

via Cesare Battisti n. 283/A - 55049 Viareggio (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea