Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: atto di indirizzo MEF su distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti

Mercoledì 23/07/2025, a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


Con l’Atto di indirizzo del 1° luglio 2025 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito le coordinate interpretative per distinguere in modo certo tra “crediti d’imposta inesistenti” e “crediti non spettanti”.

Il documento introduce una più rigorosa distinzione normativa e sanzionatoria tra le fattispecie di:
  • Crediti non spettanti (art. 1, comma 1, lett. g-quinquies): crediti formalmente esistenti ma utilizzati in violazione delle modalità previste, ad esempio per errori su importi, tempi o adempimenti;
  • Crediti inesistenti (art. 1, comma 1, lett. g-quater): crediti privi dei presupposti oggettivi o soggettivi, o ottenuti tramite artifici o documentazione falsa.


La tipologia di “non spettanza” si verifica quando, ferma restando la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificatamente individuati nella normativa di riferimento, il credito d’imposta difetta di ulteriori elementi o qualità individuate da fonti tecniche di dettaglio non specificatamente richiamate nella normativa, primaria e secondaria, dell’agevolazione (pur senza uno specifico richiamo è chiaro il riferimento al “manuale di Frascati”).

Ricordiamo che:
  • sotto il profilo sanzionatorio, per i crediti inesistenti, è prevista una sanzione del 70% (raddoppiata in caso di frode). Per i crediti non spettanti, si applicano sanzioni in base al tipo di violazione.
  • i termini per gli atti di recupero sono entro il 31 dicembre del 5° anno per i crediti non spettanti ed entro il 31 dicembre dell’8° anno per i crediti inesistenti (10 anni per i crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017.


Attenzione, si fa riferimento alla compensazione e non alla maturazione.

Per redimere eventuali contestazioni riferite alla fattispecie dei crediti “inesistenti”, l’atto di indirizzo ricorda che il contribuente può dotarsi di una certificazione rilasciata da soggetti qualificati e ammessi a sottoscriverla, che attesti che le attività svolte rientrano tra quelle ammissibili, per fornire garanzia “ex ante” sulla spettanza del credito.
Le ultime news
Oggi
Anche quest’anno, dal 1° agosto al 4 settembre 2025 l’Agenzia Entrate sospenderà...
 
Oggi
Con Provvedimento del 28 luglio l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione dell’opzione...
 
Oggi
Con Risoluzione n. 47/E del 28 luglio l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento,...
 
Ieri
Con la Risposta n. 193 del 24 luglio l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, sebbene la...
 
Ieri
Con l’Ordinanza n. 17198 del 26 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha confermato...
 
Martedì 29/07
Lo scorso 30 giugno 2025 (21 luglio per i soggetti ISA che hanno beneficiato della proroga) sono scaduti...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Cav. Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea