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Comunicazione all’Agenzia Entrate dei crediti energia e gas residui entro il 16 marzo

Venerdì 24/02/2023

a cura di Meli e Associati


Con provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 l’Agenzia Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria prevista in relazione ai seguenti crediti d’imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022:
  • imprese energivore del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 1, D.L. 115/2022);
  • imprese gasivore del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 2, D.L. 115/2022);
  • imprese non energivore del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 3, D.L. 115/2022);
  • imprese non gasivore del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 4, D.L. 115/2022);
  • imprese energivore di ottobre-novembre 2022 (articolo 1, comma 1, D.L. 144/2022);
  • imprese gasivore di ottobre-novembre 2022 (articolo 1, comma 2, D.L. 144/2022);
  • imprese non energivore di ottobre-novembre 2022 (articolo 1, comma 3, D.L. 144/2022);
  • imprese non gasivore di ottobre-novembre 2022 (articolo 1, comma 4, D.L. 144/2022);
  • imprese energivore di dicembre 2022 (articolo 1, D.L. 176/2022);
  • imprese gasivore di dicembre 2022 (articolo 1, D.L. 176/2022);
  • imprese non energivore di dicembre 2022 (articolo 1, D.L. 176/2022);
  • imprese non gasivore di dicembre 2022 (articolo 1, D.L. 176/2022);
  • imprese dei settori agricoltura e pesca per acquisto carburanti del quarto trimestre 2022 (articolo 2, D.L. 144/2022).


Il provvedimento contiene alcuni importanti chiarimenti relativi all’adempimento in questione.

Fra i soggetti obbligati all’invio del modello figurano esclusivamente i beneficiari dei crediti sopra elencati, che non abbiano già integralmente compensato gli importi spettanti. Il punto 2.6 del Provvedimento recita infatti: “La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24”.

La comunicazione inoltre non può essere trasmessa nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia già comunicato all’Agenzia Entrate la cessione del credito “pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni”.

In caso di inadempimento, l’Agenzia chiarisce che il mancato invio di una valida comunicazione entro la scadenza del 16 marzo 2023 comporta l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.

Il contenuto del modello di comunicazione prevede oltre ai dati anagrafici e alla sottoscrizione di una dichiarazione sostituiva di atto notorio di sussistenza dei requisiti per beneficiare dei crediti d’imposta maturati, l’inserimento nel quadro A dei seguenti dati:
  • il codice identificativo del credito, corrispondente al codice tributo e indicato nella tabella riportata nelle istruzioni;
  • l’importo della spesa agevolata (casella “Importo di riferimento”);
  • l’importo del credito maturato, in base alla percentuale spettante e indicata nella tabella riportata nelle istruzioni.


L’importo del credito maturato nel periodo di riferimento va comunicato al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, fino alla data della comunicazione stessa.

Il modello di comunicazione è inviato dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

All’invio viene rilasciata una ricevuta, a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, attestante la presa in carico ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

A decorrere dal 17 marzo 2023 l’eventuale compensazione di importi eccedenti il credito comunicato, tenuto conto anche di precedenti fruizioni, comporta lo scarto del modello F24.
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