Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

Commercialisti: in vigore il nuovo codice deontologico

Martedì 02/04/2024, a cura di Studio Valter Franco


Approvato il 21 marzo dal Consiglio Nazionale, il nuovo codice deontologico è entrato in vigore il 1° aprile 2024. 

Modifiche di rilievo: 
  • nell’articolo 3 viene inserito il comma 3 che prevede che  Il professionista che eroghi prestazioni professionali al di fuori del territorio italiano dovrà applicare le disposizioni del presente Codice e quelle delle norme deontologiche vigenti nel paese estero, se e in quanto esistenti. In caso di conflitto, si dovrà applicare la disposizione maggiormente rigorosa sotto il profilo deontologico se e in quanto compatibile con la vigente normativa nazionale (ex previsione dell’articolo 12)
  • nell’articolo 4 viene inserito il comma 4 che prevede che  Coloro che sono iscritti ad Ordini professionali di altri Paesi e che esercitino legittimamente in Italia le attività professionali disciplinate dal decreto n. 139 del 2005 dovranno adempiere alle disposizioni del presente Codice (ex previsione dell’articolo 12)
  • nell’articolo 8 viene aggiunto il comma 6 (nel testo previgente tale previsione era contenuta nel comma 5)  che prevede che L’adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale, costituisce obbligo del professionista per il mantenimento della sua competenza professionale e non lo esonera dalle ulteriori attività formative previste da specifiche norme di legge o regolamentari per l’esercizio degli incarichi professionali assunti, con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.
  • il comma  2 dell’articolo 31 impone al professionista di illustrare al tirocinante i contenuti anche del codice deontologico e di cosegnarne una copia
  • l’articolo 36 prevede che il tirocinante deve utilizzare esclusivamente e per esteso il titolo di “Praticante Dottore Commercialista” o “Praticante Esperto Contabile”


In merito al trattamento economico del tirocinante viene confermato il testo dell’articolo 37 del testo previgente, e cioè “Il rapporto di tirocinio non determina alcun rapporto di lavoro subordinato ed è considerato come periodo di apprendimento professionale. Esso è per sua natura gratuito e non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Tuttavia, sin dall’inizio del periodo di tirocinio, il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario. Inoltre, il professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore e utilità per lo studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l’assiduità e l’impegno nell’attività svolta.”
  • l’articolo 39 specifica meglio i rapporti con i mezzi di comunicazione e social network, prevedendo che  l’iscritto deve astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa ledere l’onorabilità delle istituzioni, anche di categoria, o comunque nuocere all’immagine e al decoro della professione e degli iscritti 
  • l’articolo 42 aggiunge un nuovo divieto, cioè quello di  accettare incarichi congiuntamente a soggetti non abilitati per svolgere ed eseguire prestazioni professionali contenute nell’ordinamento professionale e di avvalersi, per l’esercizio di prestazioni riservate, di soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o favorirne la loro attività
  • riformulato interamente  l’articolo 44 sulla pubblicità  è in particolare vietato inviare, anche tramite terzi, comunicazioni telematiche e messaggi elettronici a potenziali clienti, offrendo le proprie prestazioni professionali senza che questi ne abbiamo fatto richiesta.


 

E’ invece praticamente inalterato il testo dell’articolo 15 (ex 16) in materia di subentro ad un Collega e, in questi oltre 40 anni di attività mi sono sempre reso disponibile nei confronti del subentrante, trasmettendo tempestivamente la documentazione reputata utile per il proseguimento dell’incarico del subentrante, mentre non ho ricevuto, alcune volte, un minimo di collaborazione subentrando ad un Collega in qualche incarico; collaborazione che viene resa nell’interesse del cliente ed ai sensi del comma 3 dell’articolo 15  Il professionista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione, trasmettergli senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso, nonché adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.

Così come opportunamente è stato inserito il comma 5 e 6  all’art. 19 Al professionista è fatto divieto di chiedere o ricevere da colleghi o da terzi in genere compensi, provvigioni, omaggi, riconoscimenti o vantaggi in cambio della presentazione di un cliente o di proposte di incarichi da attribuire agli stessi colleghi o ai terzi. Il professionista, nel comunicare ai potenziali clienti le proprie competenze professionali, deve astenersi dall’inviare messaggi o porre in essere comportamenti finalizzati a sottrarre i clienti di altri iscritti.
Le ultime news
Venerdì 17/05
Scade il 31 maggio il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche...
 
Venerdì 17/05
Con Risoluzione n. 24/E del 14 maggio l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo...
 
Venerdì 17/05
Con Risoluzione n. 23/E del 14 maggio l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo...
 
Venerdì 17/05
L’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso dell’...
 
Giovedì 16/05
Nel caso di azioni astrattamente imponibili, l’imposta sul valore aggiunto è dovuta dal...
 
Giovedì 16/05
Il Decreto di revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF - IRES), approvato dal CdM in esame...
 
Giovedì 16/05
Ai fini del Superbonus, per l'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione...
 
Mercoledì 15/05
Con Provvedimento del 9 maggio l'Agenzia delle Entrate effettua un adeguamento delle disposizioni attuative...
 
Mercoledì 15/05
L'articolo 1, comma 63 della Legge di bilancio 2024 ha introdotto modifiche alla disciplina fiscale delle...
 
Martedì 14/05
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'elenco definitivo delle ONLUS che hanno presentato domanda di...
 
Martedì 14/05
Con la Circolare n. 63 del 7 maggio l'Inps illustra le attività svolte annualmente, in qualità...
 
Martedì 14/05
La cedolare secca si può applicare al contratto di locazione a uso abitativo, anche quando l'inquilino...
 
Lunedì 13/05
"Con la sentenza n. 12395", depositata il 7 maggio scorso, "la Corte di Cassazione mette la parola...
 
Lunedì 13/05
Con Provvedimento del 7 maggio l'Agenzia delle Entrate definisce le modalità con le quali l a...
 
Lunedì 13/05
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 79 del 30 aprile ha approvato, in esame preliminare, un decreto...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

via Cesare Battisti n. 283/A - 55049 Viareggio (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea