Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

Aiuti di Stato e 'de minimis': come rimediare in caso di errori

Martedì 10/06/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con Provvedimento del 5 giugno l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità operative che devono seguire i beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” la cui iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA è stata rifiutata a causa dell’indicazione nei modelli REDDITI, IRAP e 770 relativi al periodo d’imposta 2021 di dati errati o non coerenti con la normativa agevolativa di riferimento,  per correggere le irregolarità e sanare la propria posizione.

Nel provvedimento sono inoltre indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti, finalizzata alla promozione dell’adempimento spontaneo, contenente:
  • codice fiscale e denominazione del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
  • data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021;
  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA;
  • modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
  • modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
    modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare delle sanzioni ridotte.


Come regolarizzare gli errori e beneficiare della riduzione delle sanzioni 
L'Agenzia chiarisce innanzitutto che il codice residuale 999 nel campo “Codice aiuto” del prospetto “Aiuti di Stato” è utilizzabile unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato”. 
Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente utilizzato tale codice indicando:
  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis concesso da altra Amministrazione o un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato, è invitato per le prossime dichiarazioni a verificare, con l’ausilio delle relative istruzioni alla compilazione, l’effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con codice 999;
  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto.


Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia erroneamente compilato i campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

A seguito della regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

Se la mancata registrazione dell’aiuto individuale non è imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

In ogni caso sono dovute le relative sanzioni ma il contribuente potrà fruire delle riduzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
Le ultime news
Oggi
Lo scorso 30 aprile è scaduto il termine per essere riammessi alla Definizione agevolata (“Rottamazione...
 
Oggi
Considerato che tale atto non è soggetto all’obbligo di registrazione, occorre fornire la...
 
Oggi
Tra le modifiche alle disposizioni in materia di adempimenti tributari il Decreto correttivo-bis (Dl...
 
Ieri
Il termine di presentazione della dichiarazione IMU è fissato al 30 giugno dell’anno successivo...
 
Ieri
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno è stato pubblicato il Decreto n. 81 del 12 giugno...
 
Ieri
Il Decreto n. 81 del 12 giugno 2025, recante disposizioni integrative e correttive in materia di...
 
Martedì 17/06
Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 12 giugno 2025, ha definitivamente approvato il decreto-legge...
 
Martedì 17/06
Definite le agevolazioni fiscali nel 2025 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie...
 
Lunedì 16/06
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto nuove disposizioni in materia di credito d’imposta per...
 
Lunedì 16/06
L'Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa in merito al trattamento fiscale dei compensi...
 
Lunedì 16/06
Ai sensi dell’art. 540, comma 2, c.c., il coniuge superstite ha diritto di abitazione sulla casa...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Cav. Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea