Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

Agevolazione prima casa per residenti all’estero: requisiti, novità 2023 e interpello 312 2025

Giovedì 16/04/2026

a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.
L'agevolazione prima casa resta uno degli strumenti fiscali più rilevanti per chi acquista un'abitazione, ma per i contribuenti che vivono all'estero il quadro applicabile è cambiato in modo significativo dopo l'intervento operato dall'art. 2 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.



La revisione ha interessato la Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, eliminando il vecchio riferimento al cittadino italiano emigrato all'estero e sostituendolo con una disciplina fondata su presupposti oggettivi legati al trasferimento per motivi di lavoro.

Come evidenziato anche dalla circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024, la modifica si inserisce nel superamento di una disciplina ritenuta problematica perché ancorata al requisito della cittadinanza, oggi abbandonato a favore di criteri più neutrali.

Cos’è l’agevolazione prima casa e quali benefici prevede



Sotto il profilo fiscale, la Nota II-bis consente di applicare agli atti traslativi a titolo oneroso aventi a oggetto abitazioni non di lusso, nonché agli atti di costituzione o trasferimento di nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione sulle stesse, l'imposta di registro con aliquota del 2%.

In termini operativi, il beneficio si traduce normalmente nell'applicazione dell'imposta di registro al 2% invece che al 9% oppure, se l'operazione è soggetta a IVA, dell'aliquota del 4% in luogo di quella ordinaria del 10%.

La circolare 3/E ricorda inoltre che, quando ricorrono i presupposti richiesti dalla legge, il trattamento di favore può riflettersi anche sui trasferimenti per successione o donazione, con imposte ipotecaria e catastale dovute in misura fissa ai sensi dell'art. 69, comma 3, della L. 342/2000.

Requisiti ordinari per ottenere il bonus prima casa



Nella disciplina ordinaria, il primo elemento da verificare è il rapporto territoriale tra l'acquirente e il comune in cui si trova l'immobile.

L'abitazione deve infatti essere ubicata nel comune di residenza dell'acquirente, oppure in quello in cui egli si impegna a trasferirla entro diciotto mesi dal rogito, o ancora nel comune in cui svolge la propria attività, se diverso da quello di residenza.

Se il trasferimento di residenza deve avvenire dopo l'acquisto, l'impegno corrispondente deve risultare dall'atto, poiché l'omessa dichiarazione comporta la perdita del beneficio.

A questo requisito si aggiungono poi due ulteriori dichiarazioni negative, anch'esse da rendere espressamente nell'atto notarile.

L'acquirente deve attestare di non possedere, in via esclusiva o insieme al coniuge, diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra casa situata nello stesso comune dell'immobile da acquistare.

Deve inoltre dichiarare di non essere titolare, neppure per quota o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altra abitazione già acquistata con le agevolazioni "prima casa" da lui stesso o dal coniuge.

Prima casa per residenti all’estero dopo la riforma 2023



Per chi si è trasferito fuori dall'Italia, dopo la riforma del 2023 la sola iscrizione all'AIRE non basta più a fondare l'accesso al regime di favore.

La disciplina speciale richiede invece una serie di condizioni cumulative: il trasferimento all'estero deve essere avvenuto per ragioni di lavoro; l'interessato deve avere maturato in Italia almeno cinque anni di residenza o di svolgimento di un'attività; l'immobile deve trovarsi nel comune di nascita, oppure in quello di precedente residenza o di precedente attività prima dell'espatrio.

Restano ferme, anche in questa ipotesi, le dichiarazioni previste dalle lettere b) e c) della Nota II-bis; non occorre invece assumere l'impegno a trasferire la residenza nel comune dove si trova l'immobile acquistato.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e interpello 312/2025



Su questi presupposti la prassi dell'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni utili per comprendere la portata concreta della riforma.

La circolare n. 3/E chiarisce, anzitutto, che le ragioni di lavoro non coincidono solo con il lavoro subordinato, ma possono riguardare anche altre forme di attività lavorativa, a condizione che il collegamento con l'espatrio esista già al momento dell'acquisto dell'immobile; se il trasferimento all'estero interviene successivamente, il regime agevolato non può essere invocato.

La stessa circolare precisa inoltre che il periodo minimo di cinque anni può essere formato anche da intervalli non continuativi e che il riferimento all'"attività" deve essere letto in senso esteso, senza limitarlo alle sole prestazioni remunerate.

Questo profilo è stato ulteriormente chiarito dalla risposta a interpello n. 312 del 15 dicembre 2025, che affronta il tema del collegamento tra il comune di acquisto e il luogo in cui il contribuente ha svolto attività rilevanti prima del trasferimento all'estero.

In tale documento l'Agenzia riconosce che, se risultano soddisfatti gli altri requisiti richiesti dalla norma, anche l'attività di studio può assumere rilievo ai fini del beneficio; per questa ragione, il contribuente trasferito all'estero per lavoro può accedere all'agevolazione anche quando acquista nel comune con cui il legame derivi dal percorso formativo svolto in Italia.

Il dato interpretativo che emerge dall'interpello è quindi questo: la residenza estera, di per sé, non attribuisce alcun vantaggio automatico, mentre assume rilievo il collegamento sostanziale tra il contribuente e il territorio italiano individuato dalla norma.

Differenze tra regime ordinario e regime speciale



Nel complesso, la disciplina oggi appare più selettiva rispetto al passato, ma anche più coerente sul piano dei criteri applicativi.

Nel regime ordinario, il fulcro resta rappresentato dalla residenza nel comune dell'immobile o dall'impegno a trasferirla entro diciotto mesi, insieme all'assenza di situazioni ostative relative ad altri immobili.

Nel regime speciale applicabile a chi vive all'estero, invece, il beneficio dipende dalla presenza congiunta di tre elementi: espatrio per motivi di lavoro, maturazione di almeno cinque anni di residenza o attività in Italia, collegamento dell'immobile con il comune di nascita, di precedente residenza o di precedente attività; in compenso, non sono richiesti né il trasferimento anagrafico nel comune dell'immobile né la sua destinazione ad abitazione principale.

Schema sintetico



Profilo


Regime ordinario


Regime speciale estero


Collegamento territoriale


Comune in cui l’acquirente ha la residenza, la stabilisce entro 18 mesi, oppure svolge la propria attività 


Comune di nascita, oppure comune in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento 


Trasferimento residenza


Richiesto se il beneficio non è fatto valere in base alla residenza già esistente o al luogo di svolgimento dell’attività


Non richiesto


Presupposto soggettivo


Residenza nel comune dell’immobile, oppure impegno a trasferirla entro 18 mesi, oppure svolgimento dell’attività nel comune; inoltre assenza delle preclusioni di cui alle lettere b) e c) della Nota II-bis


Trasferimento all’estero per ragioni di lavoro e almeno 5 anni di residenza o attività in Italia


Dichiarazioni negative


Richieste, ai sensi delle lettere b) e c) della Nota II-bis


Richieste, ai sensi delle lettere b) e c) della Nota II-bis


 

Fonti documentali e riferimenti normativi



Circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024
Risposta Agenzia Entrate n. 312/2025
Art. 1 Tariffa Parte 1 DPR 131/1986
Tabella A (Tariffa) Parte II, n. 21, allegata al DPR 633/72
Le ultime news
Oggi
Scade il 30 aprile 2026 il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione...
 
Oggi
L’Agenzia delle Entrate definisce le regole per l’accesso agli ulteriori dati necessari ai...
 
Oggi
Con Ordinanza n. 6599 del 19 marzo 2026 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia...
 
Ieri
La persona che ha agito in nome e per conto di una società di baseball non può giustificare...
 
Ieri
L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato in consultazione pubblica una bozza di emendamenti...
 
Ieri
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le versioni tradotte del modello IVA, con l’obiettivo...
 
Martedì 14/04
Con l’Ordinanza n. 3606 del 17 febbraio 2026, la Corte di Cassazione (Sez. V civile) ha ribadito...
 
Martedì 14/04
Con Provvedimento del 9 aprile 2026 l'Agenzia delle Entrate definisce termini e modalità di presentazione...
 
Lunedì 13/04
Con Comunicato Stampa dell'8 aprile il Dipartimento delle Finanze ha reso nota la disponibilità...
 
Lunedì 13/04
Resta accessibile anche per il 2026 il bonus mobili, la detrazione Irpef del 50% riconosciuta per l’acquisto...
 
Lunedì 13/04
Al via la fase operativa della Global Minimum Tax, il sistema pensato per assicurare un livello impositivo...
 
Venerdì 10/04
Con l’avvicinarsi del 30 aprile, riportiamo l’attenzione su un’importante tema legato...
 
Venerdì 10/04
L'indicazione della norma violata diviene irrilevante se la motivazione dell'accertamento individua in...
 
Venerdì 10/04
Vuoi sapere in modo chiaro e aggiornato quanto devi ancora versare, cosa hai già pagato e se ci...
 
Venerdì 10/04
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 167 del 3 aprile, ha approvato il decreto-legge n. 42/2026,...
 
Giovedì 09/04
Il termine per il pagamento della prima rata o rata unica dei contributi minimi soggettivo e integrativo...
 
Giovedì 09/04
L’Agenzia chiarisce quando il disallineamento temporale non preclude l’accesso al concordato...
 
Giovedì 09/04
L'Agenzia Entrate-riscossione ha pubblicato il calendario delle prossime scadenze relative alle definizioni...
 
Giovedì 09/04
Con il Provvedimento del 2 aprile l'Agenzia delle Entrate dispone una profonda revisione delle modalità...
 
Mercoledì 08/04
Stato di abbandono e assenza di rendita bastano per l’esonero IMU o conta solo il classamento catastale? La...
 
Mercoledì 08/04
Con Risposta n. 102 del 2 aprile l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito...
 
Mercoledì 08/04
L’acquisizione di un’azienda nel corso del biennio può far scattare la cessazione...
 
Martedì 07/04
Con la Risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026 il MEF (Dipartimento delle finanze) precisa che l’elenco...
 
Martedì 07/04
Slitta al 30 settembre il termine per la presentazione della dichiarazione telematica necessaria al recupero...
 
Martedì 07/04
Definite le modalità di compilazione del modello F24, con indicazione dei campi da valorizzare...
 
Venerdì 03/04
Non è necessaria una forma specifica, essendo sufficiente che l’atto contenga una chiara...
 
Venerdì 03/04
La distribuzione non proporzionale degli utili solleva interrogativi sulla corretta qualificazione fiscale...
 
Venerdì 03/04
Riscritte le modalità per esercitare l’opzione, determinare la tassazione, revocare o confermare...
 
Venerdì 03/04
A partire dal 31 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli e i software...
 
Giovedì 02/04
Con Risposta n. 86 del 27 marzo l'Agenzia delle entrate fa chiarezza su un tema molto dibattuto: la tassazione...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Cav. Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea