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5 per mille: cosa bisogna sapere?

Venerdì 09/04/2021

a cura di Studio Fusi & Associati


Il 5 per mille rappresenta una delle più classiche forme di finanziamento per gli enti non profit. Consente ai contribuenti persone fisiche di devolvere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, una percentuale pari al 5 per mille dell'imposta IRPEF a enti che svolgono attività socialmente rilevanti.

Il decreto legislativo 111/2017, all'interno della più generale Riforma del Terzo settore (L. 106/16), ha operato una riforma dell'istituto del 5 per mille, completata dal decreto del Presidente del Consiglio del 23 luglio 2020, già applicabile per il 5 per mille relativo all'annualità 2021.

Il contribuente oggi può destinare il 5 per mille alle seguenti finalità:
  • finanziamento degli enti del volontariato: organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri regionali e provinciali; associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali; associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell'Interno; Onlus parziali ai sensi dell'art.10, c. 9 del d.lgs. 460/1997; ONLUS iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS; organizzazioni non governative (ONG) iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse; associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di attività delle ONLUS; cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali; enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi e intese; ONLUS parziali ai sensi dell'art.10, c. 9 del d.lgs. 460/1997;
  • finanziamento degli enti della ricerca scientifica e dell'università;
  • finanziamento degli enti della ricerca sanitaria;
  • sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
  • sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.


A decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), quindi presumibilmente a partire dal 2022, tutte le categorie oggi comprese negli enti del volontariato potranno accedere al beneficio solo se qualificati come enti del Terzo settore (ETS). I contribuenti potranno, infatti, destinare il 5 per mille al sostegno degli ETS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Vediamo nel dettaglio la procedura per poter accedere al beneficio:

- entro il 10 aprile (quest'anno 12 aprile) gli enti interessati devono presentare domanda di accreditamento rivolgendosi agli enti competenti. Per gli enti del volontariato oggi è competente l'Agenzia delle Entrate (per gli enti del Terzo settore sarà competente il ministero del Lavoro e delle politiche sociali);
- entro il 20 aprile i vari enti competenti pubblicano sul proprio sito web un apposito elenco provvisorio che contiene tutte le richieste di accreditamento;
- entro il 30 aprile l'ente interessato potrà consultare gli elenchi e richiedere modifiche o correzioni dei dati;
- l'elenco aggiornato viene reso pubblico entro il 10 maggio di ogni anno.

Si precisa che l'accreditamento regolarmente eseguito da parte degli enti ha carattere permanente e l'iscrizione è valida anche per gli esercizi finanziari successivi. Ogni amministrazione, entro il 31 marzo di ogni anno, pubblica l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi e il legale rappresentante dell'ente beneficiario ha 30 giorni di tempo per comunicare eventuali variazioni o richieste di cancellazione.

La pubblicazione dell'elenco complessivo degli enti ammessi ed esclusi avviene sui siti delle amministrazioni competenti entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate per il riparto. Entro il settimo mese successivo alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l'Agenzia delle Entrate pubblica l'elenco degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio con i relativi importi.

Si segnala che per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche la richiesta di accreditamento deve presentata esclusivamente per via telematica (direttamente dagli interessati, qualora abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure da intermediari abilitati, quali CAF o commercialisti) utilizzando l'apposito modello.

Agli enti beneficiari spetta, oltre alla quota di 5 per mille a loro direttamente destinata dai contribuenti, anche una quota indiretta che proviene dalle scelte dei contribuenti che hanno apposto la firma per una delle finalità senza però indicare alcun codice fiscale. Per importi inferiori ad euro 100 non si procede con l'erogazione del contributo.

Con riferimento all'erogazione del contributo, il D.P.C.M. del 23 luglio 2020 ha previsto che l'Agenzia delle Entrate debba trasmettere in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'IRPEF per il periodo d'imposta corrispondente, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille. Entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari (codice IBAN) per il pagamento delle somme assegnate. Entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, le amministrazioni erogatrici effettuano il pagamento del contributo a favore degli enti beneficiari.

Tutti gli enti beneficiari, entro un anno dall'incasso, hanno l'obbligo di redigere (e di pubblicarlo sul proprio sito internet) un apposito rendiconto, corredato da una relazione illustrativa, che descriva in maniera dettagliata l'utilizzo delle somme ricevute e approfondisca le attività svolte. Eventuali accantonamenti delle somme percepite dovranno essere rendicontati utilizzando un modello di rendiconto ad hoc. La sanzione per la mancata pubblicazione sul sito è pari al 25 per cento del contributo percepito.

Inoltre, gli enti beneficiari di contributi superiori a 20.000 euro dovranno inviare il rendiconto all'amministrazione erogatrice.
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