Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215
"Integer vitae scelerisque purus"

Superbollo: in alcuni casi si complica

Venerdì 02/08/2024

a cura di Studio Valter Franco


Il superbollo sembra facile: prendi la carta di circolazione, rilevi i kw. di potenza, moltiplichi per 20 euro i kw. che eccedono i 185, calcoli eventuali riduzioni, compili l’F24 Elementi identificativi ed il gioco è fatto. Veramente non si capisce perché trattandosi di un “giochetto” l’Agenzia delle Entrate non possa mandare un avviso con l’importo da pagare in modo da evitare complicazioni al contribuente: d’altronde si tratta di “incrociare” i dati del PRA. 

Ma non è vero, in taluni casi il “giochetto” si complica e perde i connotati della semplicità, così sulla scrivania ti capita ciò che espongo di seguito. 

Un mio cliente residente in Piemonte aveva acquistato un’autovettura soggetta a superbollo da un’altra persona residente in Veneto il 22.9.2017, quindi si recava agli uffici dell’ACI e provvedeva a pagare la “normale” tassa di circolazione in Piemonte, poi veniva in studio ed entro il 30 settembre e versava anche il superbollo. 

Negli archivi della Regione Piemonte – tassa di circolazione - il mio cliente risulta avere per tale veicolo la “scadenza ricorrente” di agosto, cioè ha termine per pagare la normale tassa di circolazione sino a tutto il mese di settembre. 

Il mio cliente riceve ora in notifica un atto di accertamento con la contestazione di non aver pagato il superbollo del 2021 che secondo l’Agenzia delle Entrate scadeva il 01.02.2021 (avendo riguardo alla data di immatricolazione) ed ad abundatiam il mio cliente vendeva il veicolo in questione il 2 febbraio 2021. 

Ora sembra che l’Agenzia delle Entrate non tenga conto del fatto che il D.M. Finanze del 7.10.2011 indichi nell’ articolo 3 che “Per gli anni 2012 e seguenti l’addizionale…. è corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica”, così il mio cliente aveva tempo sino al 30 settembre 2021 per saldare l’addizionale erariale, ma non era obbligato al pagamento in quanto il soggetto obbligato al pagamento è il nuovo proprietario a seguito della vendita avvenuta il 2 febbraio 2021, così come si ha modo di leggere sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Sono tenuti al pagamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica (superbollo) coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica (bollo auto), risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico (PRA).” Poi spero che il nuovo proprietario non abbia la residenza in un’altra Regione....
Le ultime news
Oggi
Il regime agevolato previsto dall’articolo 24-ter del TUIR consente, in presenza di specifici requisiti,...
 
Oggi
Notifica della cartella esattoriale, intimazione di pagamento e prescrizione dei crediti tributari: la...
 
Oggi
Chiarito il rapporto tra le cause di cessazione del Concordato Preventivo Biennale e il rinnovo dell’adesione...
 
Ieri
L’Agenzia delle Entrate definisce le modalità operative per utilizzare in compensazione...
 
Ieri
La legge di Bilancio 2026 ha introdotto un regime fiscale agevolato per i compensi relativi al trattamento...
 
Ieri
Il servizio online del Dipartimento delle Finanze consente di ricostruire il percorso delle disposizioni...
 
Mercoledì 21/10
L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento IVA per l’acquisto e l’installazione...
 
Mercoledì 21/10
La fusione per incorporazione di società agricole e gli effetti sui benefici fiscali riconosciuti...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Maffei Andrea