Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

Sospensione estiva dei termini fiscali

Venerdì 02/08/2024, a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


L’articolo 1 della legge n. 742/1969 prevede che i termini di natura processuale siano sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La sospensione feriale riguarda anche il contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini riguardanti gli adempimenti processuali.

Alla sospensione dei termini processuali si affianca la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo “feriale” dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (articolo 37, comma 11-bis del Dl n. 223/2006). Sono inoltre sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari

Segnaliamo infine che l’articolo 10, comma 1, del c.d. “Decreto Adempimenti” (D.Lgs. 1/2024) prevede due nuovi periodi di sospensione, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, per l’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia Entrate, ad eccezione dei casi in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza. Trattasi in particolare di:
  • comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • inviti all’adempimento di cui all’art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che recano norme sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo (cosiddette lettere di compliance).
Le ultime news
Oggi
L'obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di comunicare, entro il 30...
 
Oggi
I registri delle imprese di tutti gli Stati membri dell’UE sono interconnessi e consultabili al...
 
Oggi
Nella Circolare n. 9/E del 24 giugno l'Agenzia delle Entrate, oltre ad illustrare le regole generali...
 
Venerdì 27/06
Dal 2024 le SOS relative all'uso di cripto-attività sono tornate a crescere grazie al contributo...
 
Venerdì 27/06
I registri delle imprese di tutti gli Stati membri dell’UE sono interconnessi e consultabili al...
 
Venerdì 27/06
Con la Circolare n. 9/E del 24 giugno l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni aggiornate in materia...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Cav. Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea