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Soggetta a Iva la cessione del portafoglio clienti

Mercoledì 17/12/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con Risposta n. 311 del 12 dicembre l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento fiscale applicabile ai fini dell'IVA, dell'imposta di registro, delle imposte dirette e ai fini ISA alla cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione dell'attività professionale.
Il caso ha riguardato una commercialista che, in prossimità del pensionamento, intendeva cessare l’attività professionale cedendo a una collega persona fisica esclusivamente la parte “cedibile” della propria clientela, costituita da rapporti di consulenza in essere, con pagamento del corrispettivo in tre rate annuali. L’istante non trasferiva né uno studio organizzato né un complesso di beni materiali e immateriali, limitandosi alla sola cessione del portafoglio clienti, rimanendo peraltro priva di dipendenti e di una struttura autonoma.

Nel merito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’esclusione dall’IVA prevista dall’articolo 2, comma 3, lettera b), del DPR n. 633/1972 riguarda esclusivamente le cessioni aventi a oggetto un complesso unitario di attività materiali e immateriali organizzato per l’esercizio di un’attività professionale, inclusa la clientela. Nel caso esaminato, tuttavia, la cessione riguardava unicamente il portafoglio clienti e non un’organizzazione autonoma di beni e rapporti idonea a consentire la prosecuzione dell’attività professionale.

Richiamando la prassi amministrativa e la giurisprudenza di legittimità l’Agenzia ha ribadito che il trasferimento della sola clientela da parte di un professionista non è assimilabile alla cessione di un’azienda o di un bene immateriale dotato di autonoma rilevanza patrimoniale, ma configura una fattispecie contrattuale atipica riconducibile a una prestazione di servizi. Ne consegue che l’operazione è soggetta a IVA, in presenza dei requisiti soggettivo, territoriale e oggettivo, mentre l’imposta di registro si applica in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del TUR.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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