Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

Pro e contro del 'ravvedimento speciale' dedicato ai soggetti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale

Venerdì 25/10/2024

a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


L’articolo 2-quater, della legge di conversione del D.L. 113/2024 (cd. Decreto omnibus) prevede che i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB), potranno beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP. (leggi anche “Il nuovo ravvedimento speciale (o “tombale”) per i soggetti ISA che aderiscono al CPB”).

Per chi aderirà al ravvedimento speciale non potranno essere effettuate le rettifiche del reddito d’impresa o lavoro autonomo ex artt. 39, DPR n. 600/73 e in tema IVA, ex art. 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72. Non si potranno quindi effettuare:
  • accertamenti analitici sui redditi/IRAP;
  • accertamenti analitico induttivi sui redditi/IRAP e IVA (per esempio il cosiddetto “tovagliometro” per i ristoratori);
  • accertamenti induttivi sui redditi/IRAP.


Non è possibile escludere a priori alcuna rettifica ai fini IVA, fatto salvo il caso ex art. 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72.

La norma prevede tuttavia importanti limitazioni:
  • il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento dell’imposta sostitutiva è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all’articolo 6-bis, L. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti; per il solo periodo d’imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se i suddetti atti sono stati notificati entro il 9 ottobre 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2024;
  • la copertura offerta dal ravvedimento speciale viene meno:
    • in caso di mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione;
    • se in esito all’attività istruttoria dell’amministrazione finanziaria, dovesse ricorrere una delle cause di decadenza dal CPB specificamente previste;
    • in caso di applicazione di una misura cautelare, notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al D.Lgs. 74/2000, commesso nei medesimi periodi d’imposta.


L’attività di accertamento relativa ai periodi di imposta oggetto del ravvedimento speciale viene quindi significativamente limitata, ma non del tutto esclusa. E in ogni caso non sarà preclusa per l’Agenzia Entrate e per la Guardia di Finanza la facoltà di richiedere al contribuente informazioni e documenti, nonché di accedere presso la sua sede per effettuare verifiche.
Devono considerarsi esclusi dalla copertura del ravvedimento speciale gli accertamenti in materia di abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, quelli inerenti gli accertamenti sintetici eseguiti nei confronti di soggetti titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo di cui all’articolo 38, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, quelli in relazione ai quali viene contestata l’interposizione fittizia di cui all’articolo 37, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonché gli accertamenti dei crediti d’imposta di natura agevolativa, come quelli normalmente indicati nel quadro RU del modello Redditi dai titolari dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Segnaliamo infine che per i soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale, i termini per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31.12.2027.
Le ultime news
Oggi
Per mesi, commercialisti, responsabili amministrativi e operatori del settore hanno cerchiato in rosso...
 
Oggi
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta...
 
Oggi
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre è stato pubblicato il Decreto legislativo 4 dicembre...
 
Ieri
Lunedì 29 dicembre 2025 (il 27 cade di sabato) sarà l’ultimo giorno utile per versare...
 
Ieri
Con Provvedimento del 12 dicembre l'Agenzia delle Entrate l'Agenzia delle Entrate approva le specifiche...
 
Ieri
Con Risposta n. 311 del 12 dicembre l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento...
 
Ieri
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 150 del 4 dicembre, ha approvato un disegno di legge di delega...
 
Martedì 16/12
Con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia Entrate...
 
Martedì 16/12
La mera estinzione del soggetto debitore dell’IVA non incide sulla possibilità, per l’amministrazione...
 
Martedì 16/12
L’Agenzia delle Entrate conferma l’aliquota Iva ridotta al 10% per la costruzione di centri...
 
Martedì 16/12
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 151 dell'11 dicembre 2025 ha approvato un decreto-legge che...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Cav. Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea