Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

Pro e contro del 'ravvedimento speciale' dedicato ai soggetti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale

Venerdì 25/10/2024

a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


L’articolo 2-quater, della legge di conversione del D.L. 113/2024 (cd. Decreto omnibus) prevede che i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB), potranno beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP. (leggi anche “Il nuovo ravvedimento speciale (o “tombale”) per i soggetti ISA che aderiscono al CPB”).

Per chi aderirà al ravvedimento speciale non potranno essere effettuate le rettifiche del reddito d’impresa o lavoro autonomo ex artt. 39, DPR n. 600/73 e in tema IVA, ex art. 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72. Non si potranno quindi effettuare:
  • accertamenti analitici sui redditi/IRAP;
  • accertamenti analitico induttivi sui redditi/IRAP e IVA (per esempio il cosiddetto “tovagliometro” per i ristoratori);
  • accertamenti induttivi sui redditi/IRAP.


Non è possibile escludere a priori alcuna rettifica ai fini IVA, fatto salvo il caso ex art. 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72.

La norma prevede tuttavia importanti limitazioni:
  • il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento dell’imposta sostitutiva è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all’articolo 6-bis, L. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti; per il solo periodo d’imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se i suddetti atti sono stati notificati entro il 9 ottobre 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2024;
  • la copertura offerta dal ravvedimento speciale viene meno:
    • in caso di mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione;
    • se in esito all’attività istruttoria dell’amministrazione finanziaria, dovesse ricorrere una delle cause di decadenza dal CPB specificamente previste;
    • in caso di applicazione di una misura cautelare, notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al D.Lgs. 74/2000, commesso nei medesimi periodi d’imposta.


L’attività di accertamento relativa ai periodi di imposta oggetto del ravvedimento speciale viene quindi significativamente limitata, ma non del tutto esclusa. E in ogni caso non sarà preclusa per l’Agenzia Entrate e per la Guardia di Finanza la facoltà di richiedere al contribuente informazioni e documenti, nonché di accedere presso la sua sede per effettuare verifiche.
Devono considerarsi esclusi dalla copertura del ravvedimento speciale gli accertamenti in materia di abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, quelli inerenti gli accertamenti sintetici eseguiti nei confronti di soggetti titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo di cui all’articolo 38, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, quelli in relazione ai quali viene contestata l’interposizione fittizia di cui all’articolo 37, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonché gli accertamenti dei crediti d’imposta di natura agevolativa, come quelli normalmente indicati nel quadro RU del modello Redditi dai titolari dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Segnaliamo infine che per i soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale, i termini per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31.12.2027.
Le ultime news
Oggi
Con la Risposta n. 243 del 15 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia...
 
Oggi
Con Risposta n. 241 del 15 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in erito alla...
 
Ieri
Il prolungarsi in vita della Srl è una “permanenza artificiosa” che non preclude le...
 
Ieri
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul principio di non contestazione nel processo tributario,...
 
Ieri
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo numero di Territorio Italia, la rivista scientifica che...
 
Martedì 16/09
Le imprese dovranno stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni a beni come terreni, fabbricati,...
 
Martedì 16/09
Pubblicate sul sito internet delle Entrate le statistiche dell’Osservatorio del mercato immobiliare...
 
Martedì 16/09
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 141 dell'11 settembre, ha approvato il disegno di legge delega...
 
Lunedì 15/09
L’Agenzia Entrate ha approvato il nuovo modello che permette di comunicare la scelta tra sconto...
 
Lunedì 15/09
Con la Risposta n. 237 del 10 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sul trattamento...
 
Lunedì 15/09
E' stato firmato un protocollo d'intesa tra Vincenzo Carbone, direttore dell’Agenzia delle Entrate,...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Cav. Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea