Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

Obbligo di polizza contro gli eventi catastrofali entro il 31 marzo 2025

Venerdì 14/03/2025

a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.

L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro gli eventi catastrofali riguarda tutte le imprese, ditte individuali e società, iscritte nel Registro delle Imprese. Sono esclusi i professionisti, sia quelli che operano in forma singola sia quelli appartenenti a studi associati. Rimane invece incerto se l’obbligo si applichi anche alle società semplici, che pur essendo iscritte al Registro non svolgono attività d’impresa. È certo, invece, che una società che gestisce, ad esempio, un poliambulatorio medico, essendo iscritta al Registro delle Imprese, sia tenuta a rispettare l’obbligo assicurativo.

Il termine ultimo per adempiere all’obbligo è il 31 marzo 2025, come stabilito dal D.L. 202/2024, convertito nella Legge 15/2025.

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025, disciplina le polizze assicurative contro i rischi catastrofali.

  • Articolo 3: definisce gli eventi calamitosi e catastrofali coperti dall’assicurazione, ossia alluvioni, terremoti e frane.
  • Articolo 4: stabilisce che i premi assicurativi saranno soggetti ad aggiornamenti periodici.
  • Articolo 6: prevede che, per polizze fino a 30 milioni di euro, lo scoperto a carico dell’assicurato non possa superare il 15% del danno indennizzabile. Per importi superiori a 30 milioni, le condizioni dello scoperto sono lasciate alla libera negoziazione tra le parti.

Secondo l’articolo 1, l’obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni impiegate per l’attività d’impresa, come definite dall’articolo 2424 del Codice Civile, tra cui:

  1. Terreni: fondi o loro porzioni con caratteristiche geografiche variabili in base alla posizione e conformazione.
  2. Fabbricati: edifici e opere murarie, compresi fissi e infissi, fondamenta, impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, recinzioni e altre strutture pertinenti.
  3. Impianti e macchinari: macchine di vario tipo, comprese quelle elettroniche e a controllo numerico, nonché impianti funzionali all’attività dell’impresa.
  4. Attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili, impianti di sollevamento, pesa, imballaggio e trasporto, purché non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)


Tra i dubbi ancora aperti c’è quello dell’assicurazione dei beni locati da soggetti non imprenditori (e quindi da proprietari non assoggettati all’obbligo). La norma prevede infatti l’obbligo a carico delle imprese, per tutte le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (e quindi 1) terreni e fabbricati, 2) impianti e macchinario e 3) attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. In base al tenore letterale quindi, in caso di locazione di immobile non già assicurato, il conduttore sarebbe tenuto a stipulare un’assicurazione per conto altrui.
Le ultime news
Oggi
L’ Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il quaderno statistico relativo...
 
Oggi
L’imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri del SSN non...
 
Oggi
Un contribuente residente all’estero può beneficiare della detrazione del 50% per lavori...
 
Oggi
Si chide alle ore 17:00 di domani, 31 ottobre, la possibilità di presentare la domanda per il...
 
Ieri
Scade venerdì 31 ottobre 2025 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle...
 
Ieri
I rimborsi chilometrici ai professionisti concorrono al reddito imponibile se non documentati analiticamente:...
 
Ieri
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ancona, con la Sentenza n. 331 del 30 luglio 2025,...
 
Martedì 28/10
L’articolo 62-quater.2, comma 1, del Dlgs n. 504/1995, n. 504, inserito dall’articolo 3,...
 
Martedì 28/10
L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 270 del 23 ottobre, è intervenuta per chiarire...
 
Martedì 28/10
Pubblicato il decreto del Mimit del 22 ottobre 2025 che rende operativo il contributo economico per l’acquisto...
 
Martedì 28/10
L’avvocato è obbligato a emettere la fattura fiscale entro 12 giorni dal pagamento della...
 
Lunedì 27/10
Anche risultati positivi esigui, a fronte di ingenti investimenti sostenuti, possono costituire un presupposto...
 
Lunedì 27/10
I contratti di arruolamento dei marittimi imbarcati su unità da diporto impiegate commercialmente...
 
Lunedì 27/10
L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un'istanza di interpello dove veniva chiesto di conoscere se,...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Cav. Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea