Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

L’applicazione della marca da bollo in fattura

Martedì 04/02/2025

a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


L’articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” deve essere apposta la marca da bollo di 2,00 euro.

Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e Ris. Ag. Entrate 3.07.2001, n. 98).

Ad oggi, con l’obbligo di emissione elettronica della fattura per la maggior parte dei contribuenti, l’assolvimento dell’imposta di bollo su dette fatture prevede l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta ed è stata disposta modalità e termini di versamento.

Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

I termini per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono fissati, con le dovute eccezioni, al 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo.

Se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:
Classificazione Fattispecie Norma IVA Per importi > € 77,47
Imponibili Aliquota zero Art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72 Non soggetto a bollo
Imponibili Altre aliquote   Non soggetto a bollo
Esenti   Art. 10 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili Esportazioni e servizi internazionali Art. 8, 8bis e 9DPR 633/72 Non soggetto a bollo
Non imponibili Cessioni intraUE Art. 41, 42 e 58 D.L. 331/1993 Non soggetto a bollo
Non imponibili Esportatori abituali Art. 8 lett. c) DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Escluse per mancanza del presupposto territoriale Servizi estero Art. da 7 a 7-septies (compreso 7-ter) DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Split payment   Art. 17-ter DPR 633/72 Non soggetto a bollo
Reverse charge   Art. 17, comma 5 e 6 e Art. 17ter DPR 633/72 Non soggetto a bollo
Reverse charge   Art. 46 D.L. 331/1993 Non soggetto a bollo
Fuori campo IVA   Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime minimi   Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime forfettario   Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Compenso occasionale   Imposta di bollo € 2,00


L’Agenzia Entrate ha più volte ribadito che l’imposta di bollo da apporre sulle fatture è a carico del soggetto che emette la fattura mentre il soggetto che la riceve è solo un obbligato in solido all’imposta. Da ciò deriva che:
  • la marca da bollo riaddebitata al cliente non può essere indicata come “spesa anticipata in nome e per conto del cliente” ai sensi dell’art. 15 DPR 633/72;
  • il suo riaddebito va a far parte dei compensi e deve essere assoggetta al medesimo trattamento IVA degli stessi.


Nella fattura elettronica, a seconda del caso specifico, l’imposta di bollo dovrà quindi essere indicata valorizzando il campo “Natura” con lo specifico codice:
  • N1 (operazioni escluse da Iva)
  • N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva)
  • N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva)
  • N4 (operazioni esenti Iva)
Le ultime news
Oggi
L'Agenzia Entrate affronta il regime delle agevolazioni fiscali previsto dal Codice del Terzo settore...
 
Oggi
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida operativa dedicata al modello Redditi Persone fisiche...
 
Oggi
L'Agenzia delle Entrate aggiorna le indicazioni operative sugli Indici sintetici di affidabilità...
 
Ieri
L’articolo 95 comma 4 del Tuir prevede che: 4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,...
 
Ieri
Nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla circolazione dei crediti d'imposta derivanti dalla...
 
Ieri
Nuovi chiarimenti sul regime di affrancamento della riserva costituita in alternativa all'imposta sugli...
 
Mercoledì 08/07
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21278 del 23 giugno 2026, torna a chiarire l’ambito...
 
Mercoledì 08/07
Definite le regole operative per il Bonus centri estivi 2026: chiariti spese ammissibili, tempi di utilizzo...
 
Mercoledì 08/07
Dal 2027 sarà operativa l’ESAP, la piattaforma unica europea per l’accesso centralizzato...
 
Martedì 07/07
Con l'Ordinanza n. 16155 del 25 maggio 2026, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di...
 
Martedì 07/07
L’Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi, ha chiarito...
 
Martedì 07/07
Pubblicato l'avviso che disciplina le modalità di adesione degli intermediari al modello di "mutua...
 
Lunedì 06/07
Il 16 giugno 2026 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU. È...
 
Lunedì 06/07
Dal 1° luglio 2026 cambia il regime fiscale applicabile alle spedizioni di modico valore provenienti...
 
Lunedì 06/07
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 26 giugno 2026 due nuove FAQ dedicate all’applicazione...
 
Venerdì 03/07
La Corte d’Appello di Cagliari, Sentenza 20 Maggio 2025, n. 192/2025 ha chiarito che lo stato di...
 
Venerdì 03/07
Chiarito l’ambito applicativo della nuova imposta sostitutiva introdotta dalla Legge di Bilancio...
 
Venerdì 03/07
Definite le modalità operative per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Cav. Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea