Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

Esportatori abituali e utilizzo del plafond IVA nel 2025

Lunedì 27/01/2025

a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72.

Gli esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2025 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2024).

Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono però preventivamente trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate la dichiarazione d’intento, in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998).

Già dal 2020 non vi è più l’obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di intento trasmesse all’Agenzia Entrate, ma dal momento che il fornitore si trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo della dichiarazione in fattura, l’esportatore abituale dovrà comunque comunicare il numero di ricevuta al fornitore. Soltanto in questo modo potrà essere emessa in modo corretto la fattura senza l’applicazione dell’IVA ex articolo 8, comma 1, lettera c), DPR n 633/72.

Il fornitore destinatario della dichiarazione d’intento dovrà effettuarne il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione accedendo al servizio on line dell’Agenzia Entrate https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/index.jsp. Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d’intento, il messaggio di risposta sarà “dichiarazione d’intento correttamente presentata”.

Si ricorda che per le cessioni di beni, il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA si realizza alla data di consegna o spedizione. È quindi la data di consegna della merce al destinatario che individua il momento impositivo dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, anche se la fattura può essere “differita” al 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (art. 21 co.4 DPR 633/1972).

Il cessionario esportatore abituale che intende avvalersi del plafond deve quindi comunicarlo al cedente, anteriormente alla effettuazione della operazione, a nulla rilevando il fatto che la fatturazione avvenga a fine mese. È perciò in corrispondenza del momento di effettuazione dell’operazione che si cristallizza il consumo del plafond.

Per le prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione dell’operazione si realizza al momento della fatturazione o del pagamento. In questi casi quindi è sufficiente che la comunicazione di volersi avvalere del plafond avvenga prima della fatturazione o del pagamento.

Vi è un meccanismo automatico di blocco delle dichiarazioni d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali.

L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio per riscontrare la sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale e conseguenti attività di controllo sostanziali. Nel caso in cui detti riscontri dessero esito irregolare, al contribuente verrà inibita la facoltà di trasmettere dichiarazioni d’intento all’Agenzia Entrate.

Con il provvedimento N. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 del Direttore dell’Agenzia Entrate sono state definite le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento.

Le attività di analisi e di controllo, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia Entrate o in altre banche dati.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi, può quindi scattare la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intentol’Agenzia trasmette allesportatore abituale una comunicazione a mezzo PEC che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni.

Allo stesso modo, viene informato anche il soggetto cedente o prestatore con una comunicazione riportante i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.

L’attività di controllo può portare anche all’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento: in tal caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento viene rilasciata una ricevuta di scartocontenente l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate preposto, cui il contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale.
Le ultime news
Ieri
L'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito per lavori agevolati con il Superbonus...
 
Ieri
Con Risposta n. 27 del 12 febbraio l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la donazione con clausola...
 
Ieri
L'istanza di rimborso chiesta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973 a titolo di maggiore Ires indebitamente...
 
Giovedì 13/02
Novità in tema di detrazioni per familiari a carico residenti all'estero.Con l'introduzione del...
 
Giovedì 13/02
Affinché l’elemento negativo sia fiscalmente rilevante è necessario fornire un riscontro...
 
Giovedì 13/02
Lo scorso 11 febbraio sul sito internet del Dipartimento per le Pari Opportunità è stato...
 
Mercoledì 12/02
Dal 1° gennaio 2025, il trattamento fiscale dei rimborsi delle spese sostenute dall’esercente...
 
Mercoledì 12/02
Con Provvedimento del 10 febbraio l'Agenzia dele Entrate ha approvato la percentuale del credito d’imposta...
 
Mercoledì 12/02
Il Dipartimento delle Finanze (Osservatorio sulle partite IVA) ha rilasciato i dati relativi al quarto...
 
Mercoledì 12/02
Con Risposta ad interpello n. 22 del 7 febbraio l'Agenzia delle Entrate chiarisce per il contribuente...
 
Martedì 11/02
In occasione di Telefisco 2025 l’Agenzia Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul Concordato...
 
Martedì 11/02
Con Provvedimento del 7 febbraio l'Agenzia delle Entrate definisce il contenuto e le modalità...
 
Martedì 11/02
Con Risoluzione n. 11 del 7 febbraio l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un contribuente aveva acquistato...
 
Lunedì 10/02
Arriva con Risoluzione n. 10/E del 6 febbraio dell'Agenzia delle Entrate il codice tributo per l’utilizzo,...
 
Lunedì 10/02
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, che...
 
Lunedì 10/02
L'Agenzia delle Entrate, in una delle recenti risposte fornire sulla rivista telematica FiscoOggi, ha...
 
Lunedì 10/02
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 l'istanza di rimborso di un versamento...
 
Venerdì 07/02
La Legge di Bilancio 2025 (art. 1 comma 385 L. 207/2024) prevede la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

via Cesare Battisti n. 283/A - 55049 Viareggio (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea