Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

Esportatori abituali e utilizzo del plafond IVA nel 2025

Lunedì 27/01/2025

a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72.

Gli esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2025 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2024).

Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono però preventivamente trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate la dichiarazione d’intento, in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998).

Già dal 2020 non vi è più l’obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di intento trasmesse all’Agenzia Entrate, ma dal momento che il fornitore si trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo della dichiarazione in fattura, l’esportatore abituale dovrà comunque comunicare il numero di ricevuta al fornitore. Soltanto in questo modo potrà essere emessa in modo corretto la fattura senza l’applicazione dell’IVA ex articolo 8, comma 1, lettera c), DPR n 633/72.

Il fornitore destinatario della dichiarazione d’intento dovrà effettuarne il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione accedendo al servizio on line dell’Agenzia Entrate https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/index.jsp. Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d’intento, il messaggio di risposta sarà “dichiarazione d’intento correttamente presentata”.

Si ricorda che per le cessioni di beni, il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA si realizza alla data di consegna o spedizione. È quindi la data di consegna della merce al destinatario che individua il momento impositivo dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, anche se la fattura può essere “differita” al 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (art. 21 co.4 DPR 633/1972).

Il cessionario esportatore abituale che intende avvalersi del plafond deve quindi comunicarlo al cedente, anteriormente alla effettuazione della operazione, a nulla rilevando il fatto che la fatturazione avvenga a fine mese. È perciò in corrispondenza del momento di effettuazione dell’operazione che si cristallizza il consumo del plafond.

Per le prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione dell’operazione si realizza al momento della fatturazione o del pagamento. In questi casi quindi è sufficiente che la comunicazione di volersi avvalere del plafond avvenga prima della fatturazione o del pagamento.

Vi è un meccanismo automatico di blocco delle dichiarazioni d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali.

L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio per riscontrare la sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale e conseguenti attività di controllo sostanziali. Nel caso in cui detti riscontri dessero esito irregolare, al contribuente verrà inibita la facoltà di trasmettere dichiarazioni d’intento all’Agenzia Entrate.

Con il provvedimento N. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 del Direttore dell’Agenzia Entrate sono state definite le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento.

Le attività di analisi e di controllo, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia Entrate o in altre banche dati.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi, può quindi scattare la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intentol’Agenzia trasmette allesportatore abituale una comunicazione a mezzo PEC che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni.

Allo stesso modo, viene informato anche il soggetto cedente o prestatore con una comunicazione riportante i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.

L’attività di controllo può portare anche all’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento: in tal caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento viene rilasciata una ricevuta di scartocontenente l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate preposto, cui il contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale.
Le ultime news
Ieri
Il Decreto del 29 aprile introduce le nuove modalità telematiche di trasmissione dei dati relativi...
 
Ieri
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2026 è stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia...
 
Ieri
Unioncamere ha pubblicato il "Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese - Campagna...
 
Giovedì 07/05
Tre pilastri per affrontare l’emergenza abitativa: recupero dell’ERP, fondo unico per l’housing...
 
Giovedì 07/05
Criticità e criteri operativi nella valutazione degli adeguati assetti organizzativi e dei Modelli...
 
Giovedì 07/05
L’Agenzia delle Entrate segnala una nuova campagna di phishing che utilizza indebitamente il nome...
 
Mercoledì 06/05
L'evoluzione del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente sta trovando nel concordato...
 
Mercoledì 06/05
Con una FAQ pubblicata il 29 aprile l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla...
 
Mercoledì 06/05
La Suprema Corte chiarisce che il ritardo o l’omissione nel pagamento delle imposte dichiarate...
 
Martedì 05/05
Sotto i riflettori le nuove CU emesse dall’INPS: un’anomalia nei dati trasmessi all’Anagrafe...
 
Martedì 05/05
Il sistema della governance societaria è stato profondamente ridefinito dal D.Lgs. 27 marzo...
 
Martedì 05/05
Dalla consultazione dei dati alla delega a una persona di fiducia: tutte le istruzioni operative per...
 
Martedì 05/05
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9388 del 14 aprile 2026, è intervenuta in materia di...
 
Lunedì 04/05
Superbonus e contratti di appalto: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su spese, coordinamento...
 
Lunedì 04/05
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 6616/2026, è tornata a fare chiarezza sulle...
 
Lunedì 04/05
Dal 30 aprile è disponibile online il modello 730 precompilato: ecco cosa controllare, quando...
 
Lunedì 04/05
Il MIMIT riapre i termini per entrare nell’elenco dei fornitori abilitati: più tempo per...
 
Lunedì 04/05
Il MIMIT (Decreto ministeriale 17 marzo 2026 – Camere di commercio. Incremento delle misure del...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Cav. Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea