Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

Decreto sanzioni: l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate elimina l’obbligo di emissione dell’autofattura

Lunedì 15/07/2024

a cura di Dott. Alessandro Manno


L’articolo 6, co. 8, del DLgs. 471/1997, nella previgente versione, stabiliva che: “Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;

b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.”.

Dal punto di vista operativo, quindi, il cessionario e/o committente:
  • nel caso in cui non avesse ricevuto fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione prevista ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972, avrebbe dovuto regolarizzare l’operazione, entro il trentesimo giorno successivo, presentando, previo pagamento dell’imposta, un documento dal quale risultino le indicazioni dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972;
  • nel caso in cui avesse ricevuto una fattura irregolare, invece, avrebbe dovuto regolarizzare l’operazione, entro il trentesimo giorno successivo alla contabilizzazione del documento irregolare, presentando, previo pagamento dell’imposta, lo stesso documento di cui sopra.


L'omessa regolarizzazione entro i termini sopraindicati era punita con la sanzione amministrativa pari al 100% dell'IVA, con un minimo di 250 euro.

Il cessionario e/o committente doveva adempiere agli obblighi documentali mediante il Sistema di Interscambio, emettendo un’autofattura con tipologia “Tipo Documento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. 

Sulla base della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” n. 1.9 del 5 marzo 2024, nell’autofattura si doveva indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso.

Inoltre, l’autofattura trasmessa dal cessionario doveva essere annotata nel registro delle fatture ricevute, con indicazione del modello F24 con cui è stata versata l’IVA (qualora dovuta).

Si precisa che, ai fini del perfezionamento della violazione, era necessario che siano spirati i termini per porre in essere la regolarizzazione (30 giorni decorrenti dallo spirare del quarto mese successivo alla data di effettuazione dell'operazione nell'omessa fatturazione o 30 giorni dal giorno di registrazione della medesima nel caso di fatturazione irregolare). La violazione commessa dal cessionario poteva essere oggetto di ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/1997.



Cosa cambia dal 1° settembre 2024?

Il Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, in attuazione della L. n. 111/2023.

Le nuove sanzioni si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024.

Un’importante novità riguarda la riformulazione dell’articolo 6, co. 8, del DLgs. 471/1997, relativo, appunto, all’obbligo di regolarizzazione delle fatture da parte del cessionario e/o committente, soggetto passivo IVA.

Sulla base della nuova versione del testo normativo, invece, il cessionario e/o committente:
  • nel caso in cui non avesse ricevuto fattura, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa fattura, dovrà comunicare l’omissione all’Agenzia delle Entrate tramite gli strumenti messi a disposizione da quest’ultima. La norma, pertanto, non fa più riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, ma dalla data in cui doveva essere emessa fattura;  
  • nel caso in cui avesse ricevuto una fattura irregolare, entro novanta giorni da quando è stata emessa la fattura irregolare, dovrà comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate tramite gli strumenti messi a disposizione da quest’ultima. La norma, pertanto, non fa più riferimento alla data di registrazione della fattura, bensì alla data in cui la fattura irregolare è stata emessa.


L’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate è punita, a differenza della precedente, con la sanzione del 70% dell'IVA, con un minimo di 250 euro.

Il cessionario e/o committente, quindi, non è più obbligato a regolarizzare l'operazione versando l'imposta o la maggiore imposta, ma solo a segnalare la violazione all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità che saranno dalla medesima individuate. È verosimile che l'abolizione dell'obbligo di pagare l'imposta faciliterà la collaborazione del cessionario e/o committente.

La nuova norma, in aggiunta, esclude espressamente che il cessionario e/o committente abbia l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dal cedente e/o prestatore riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile. Il cessionario e/o committente dovrà solo verificare che la fattura sia stata emessa nei termini di legge, verificare la regolarità formale della stessa e, quindi, la sussistenza degli elementi di cui all’articolo 21 del D.P.R. 633/1972.

Questa, quindi, risulta essere una delle novità previste dal decreto legislativo che rivede il sistema sanzionatorio tributario per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in quanto a decorrere dalla predetta data il cessionario e/o committente non è più chiamato a emettere autofattura “denuncia” con codice tipo documento “TD20” e a versare la relativa imposta.

Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.
Le ultime news
Oggi
La motivazione va ricercata nell’atto impositivo che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza...
 
Oggi
L'Organismo Italiano di Contabilità OIC ha pubblicato la versione definitiva del nuovo principio...
 
Oggi
Da oggi, 1° luglio, i titolari di un contratto di energia elettrica residenziale che non posseggono...
 
Ieri
L'obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di comunicare, entro il 30...
 
Ieri
I registri delle imprese di tutti gli Stati membri dell’UE sono interconnessi e consultabili al...
 
Ieri
Nella Circolare n. 9/E del 24 giugno l'Agenzia delle Entrate, oltre ad illustrare le regole generali...
 
Venerdì 27/06
Dal 2024 le SOS relative all'uso di cripto-attività sono tornate a crescere grazie al contributo...
 
Venerdì 27/06
I registri delle imprese di tutti gli Stati membri dell’UE sono interconnessi e consultabili al...
 
Venerdì 27/06
Con la Circolare n. 9/E del 24 giugno l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni aggiornate in materia...
 
Venerdì 27/06
Nella Circolare n. 9/E del 24 giugno l'Agenzia delle Entrate, oltre ad illustrare le regole generali...
 
Venerdì 27/06
Le pensioni integrative erogate al momento del collocamento a riposo dei dipendenti, rappresentando emolumenti...
 
Giovedì 26/06
Con la Circolare n. 8/E del 9 giugno l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle novità introdotte...
 
Giovedì 26/06
Con Risposta n. 168 del 23 giugno l'Agenzia delle Entrate risponde a due quesiti in merito alla disciplina...
 
Mercoledì 25/06
Sono “2043” e “2044” i codici tributo che gli intermediari finanziari devono...
 
Mercoledì 25/06
Con Risoluzione n. 44/E del 20 giugno l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento...
 
Mercoledì 25/06
Con Ordinanza Ministeriale n. 426 del 19 giugno il Ministero dell'Università e della Ricerca...
 
Mercoledì 25/06
Approvato dal Consiglio dei Ministri, nella Seduta n. 132 del 20 giugno, un decreto-legge che introduce...
 
Martedì 24/06
Con la circolare n. 8/E del 9 giugno l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle novità introdotte...
 
Martedì 24/06
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno è stato pubblicato il Decreto Legge 17 giugno 2025,...
 
Martedì 24/06
Tra le modifiche alle disposizioni in materia di concordato preventivo biennale ad opera del Decreto...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Cav. Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea