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'Decreto Correttivo-bis' approvato in via definitiva: novità per CPB e altri adempimenti

Venerdì 06/06/2025

a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


Il 4 giugno 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato il via definitiva il c.d. “Decreto correttivo-bis”.

In sintesi le principali novità:
  • Proroga dei coefficienti forfetari – I contribuenti in regime forfetario continueranno ad applicare i coefficienti oggi vigenti.
  • Nuove scadenze fiscali – L’invio della CU per i lavoratori autonomi slitta dal 31 marzo al 30 aprile 2026, così come il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate dei redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale. Conseguentemente a questi rinvii, il modello Redditi precompilato per le persone fisiche titolari di partiva IVA dal prossimo anno sarà consultabile dal 20 maggio.
  • Fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie e trasmissione annuale delle spese sanitarie – Dal 2025 le spese sanitarie saranno trasmesse una sola volta all’anno (e non più semestralmente). Il termine verrà stabilito con DM del MEF. Bloccato definitivamente l’invio allo Sdi delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie ai privati cittadini (dunque fine delle proroghe e blocco regime).
  • IVA e reverse charge per i forfetari – Il versamento dell’Iva relativa alle operazioni per cui i contribuenti forfettari sono debitori di imposta va effettuato con cadenza trimestrale e non più mensile.
  • Sospensione dei termini di 85 giorni – Dal 31 dicembre 2025 per gli atti impositivi emessi dall’Agenzia Entrate non si applicherà più la sospensione dei termini di 85 giorni introdotta durante il Covid.
  • Concordato Preventivo Biennale (CPB)
    • Esclusione dei forfetari – Terminato l’esperimento 2024, dal 2025 i contribuenti in regime forfetario non potranno più aderire al CPB.
    • Nuove regole per i professionisti associati – I lavoratori autonomi che fanno parte di associazioni o società tra professionisti potranno aderire al CPB solo se anche l’ente collettivo aderirà negli stessi anni.
    • Maggiore imposta sostitutiva – le aliquote agevolate (10%, 12% o 15%) potranno essere applicate solo fino al raggiungimento di un tetto massimo pari a 85.000 euro, mentre per la parte eccedente tale somma è applicata l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF, e del 24%, per i soggetti IRES.
    • Proroga dei termini di adesione – Il termine per aderire al CPB viene spostato dal 31 luglio al 30 settembre 2025.
    • Ravvedimento speciale – Esteso anche a chi aderisce al CPB per 2025-2026, includendo l’anno d’imposta 2023.
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